Omicidio doloso

Abbozzo diritto penale
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Delitto di
Omicidio doloso
FonteCodice penale italiano
Libro II, Titolo XII, Capo I
Disposizioniart. 575
Competenzacorte d'assise[1]
Procedibilitàd'ufficio
Arrestoobbligatorio
Fermoconsentito
Penareclusione da 21 a 30 anni o ergastolo

L'omicidio doloso (comunemente omicidio volontario) in diritto penale è il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale che consiste nel provocare volontariamente la morte di un'altra persona. Si distingue in premeditato e non premeditato.

Elemento oggettivo

Il fatto è rappresentato dall'evento morte di una persona diversa dal reo, con qualsiasi modalità questo venga realizzato. La sua verifica avviene con l'accertamento del nesso di causalità fra la condotta aggressiva e la morte.

Elemento soggettivo

Il coefficiente psicologico è il dolo, tale deve sussistere al momento dell'azione e deve perdurare durante tutta la durata della stessa o finché la condotta aggressiva sia controllabile da parte dell'agente.

Note

  1. ^ Tribunale collegiale per il tentato omicidio.

Voci correlate

  • Omicidio
  • Omicidio (ordinamento italiano)
  • Omicidio colposo
  • Omicidio preterintenzionale

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Collegamenti esterni

  • (EN) J.E. Luebering, murder, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc. Modifica su Wikidata
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